sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto; Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della disponibilita' dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo; Ritenuto necessario ed urgente potenziare il contingente di personale con alta e specifica professionalita' in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria europea e internazionale, nonche' in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un'intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima possibile, essendo l'Italia nella Troika delle Presidenze gia' a partire dal 1° dicembre 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai

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