sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati
membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;
Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato
articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare
fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale
della disponibilita' dei conti speciali CEE, in costante aumento per
la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e
poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;
Ritenuto necessario ed urgente potenziare il contingente
di
personale con alta e specifica professionalita' in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e
internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova
architettura finanziaria europea e internazionale,
nonche'
in
considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante
dalla Presidenza italiana del G20 che richiede
un'intensa
e
prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima
possibile, essendo l'Italia nella Troika delle Presidenze gia' a
partire dal 1° dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli
affari
esteri
e
della
cooperazione
internazionale,
dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e per la
pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita'
di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni.
1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri
speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con
particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un
uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai