Considerata l'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018; Ritenuto necessario tutelare la stabilita' complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonche' assicurare l'integrita' dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'accordo per il recesso dal Trattato sull'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare continuita' nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonche' di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attivita' nel territorio della Repubblica; Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalita' di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonche' a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito; Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze e' scaduta il 6 marzo 2019; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilita' del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuita', il processo di tempestiva riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate; Ravvisata la necessita' di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali; Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante

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