fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i
servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto
di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di
cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad
alta
intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o
gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione
europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4,
al
fine
dell'eventuale
esercizio
del
potere
di
veto
o
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine,
sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza
di
fattori
di
vulnerabilita'
che
potrebbero
compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, per soggetto esterno
all'Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione
ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale
o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o
che sia comunque ivi stabilito,
e
che
risulti
controllato
direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia
comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della
disciplina di cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014,
possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita'
di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria
ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».
Capo II
Misure per garantire la stabilita' finanziaria
Sezione I
Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo