Considerata l'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per
il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25
novembre 2018;
Ritenuto necessario tutelare la stabilita' complessiva del sistema
economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonche'
assicurare l'integrita' dei mercati e la tutela degli investitori,
della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da
parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord,
dell'accordo per il recesso dal Trattato
sull'Unione
europea
approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare
continuita' nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e
assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in
Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonche' di
disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano
dei
soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attivita' nel
territorio della Repubblica;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in
assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a
regolamentare le modalita' di permanenza sul territorio nazionale dei
cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la
concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini,
nonche' a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai
cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14
febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione della garanzia
dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari
finanziari aventi sede legale in Italia di crediti
pecuniari
classificati come sofferenze e' scaduta il 6 marzo 2019;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare
l'operativita'
della
Garanzia
sulla
Cartolarizzazione
delle
Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilita' del sistema
bancario nel suo complesso,
sostenendo,
senza
soluzione
di
continuita', il processo di tempestiva riduzione della consistenza
dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un
mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche
tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro
normativo dell'Unione europea in materia di rettifiche di valore
delle esposizioni deteriorate;
Ravvisata la necessita' di rafforzare la partecipazione italiana a
istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del
Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante