art. 3 dell'OCDPC 388/2016, in combinato disposto con l'art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettera a), e l'art. 5 dell'OCDPC 408/2016 RIFERIMENTI NORMATIVI — 33 — art.7 OCDPC n. 438/2017 art. 1 dell'OCDPC 393/2016 Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo) ottimizzazione delle attività regionali disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del SNPC (straordinari e indennità) gestione delle macerie art. 3 dell'OCDPC 391/2016, in combinato disposto con l'art. 12 dell'OCDPC 394/2016 e con le disposizioni in materia introdotte nel DL 189/2016, convertito, e, da ultimo, nel DL 8/2017 oltre che con quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dell'OCDPC 394/2016 (in caso di presenza di amianto), dall'art. 5 dell'OCDPC 399/2016. art. 5 dell'OCDPC 392/2016, in particolare il c. 4, in combinato disposto con l'art. 2 dell'OCDPC 396/2016 e con l'art. 7 dell'OCDPC 400/2016 conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla art. 2 dell'OCDPC 389/2016 popolazione contributo per l'autonoma sistemazione ATTIVITA' GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il Presidente della Regione può disporre misure organizzative straordinarie finalizzate all'ottimizzazione dell'azione emergenziale. La Regione Abruzzo provvede all'applicazione di tali misure La Regione provvede all'istruttoria per l'applicazione delle misure alle proprie strutture e agli enti locali di rispettiva competenza, e la relativa disciplina è definita fino alla scadenza dello stato di emergenza. La Regione opera quale soggetto responsabile per l'attuazione delle misure, anche avvalendosi dei Comuni. In relazione ai rifiuti contenenti amianto sono previsti compiti in capo alle Agenzie regionali di tutela ambientale e Aziende sanitarie territorialmente competenti. Le misure sono integrate con quelle contenute nel Capo III del DL 189/2016, convertito, come modificato dal DL 8/2017, in corso di conversione e non espressamente affidate al Commissario per la Ricostruzione. La Regione raccoglie le comunicazioni dei gestori dei servizi di raccolta. La Regione cura l'ordinata attuazione della misura e eroga ai Comuni le relative risorse finanziarie mediante la c.s. istituita per la gestione emergenziale. NOTE 13-4-2017 Serie generale - n. 87 ALLEGATO 1

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