13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3. A decorrere dal 7 aprile 2017, l’ing. Fulvio Soccodato, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 408/2016, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15-ter del decreto-legge n. 189/2016 convertito, prosegue nell’esercizio delle sue funzioni finalizzate a quanto stabilito all’art. 4, comma 1, per la parte di rete viaria contemplata negli stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, nonché delle relative eventuali rimodulazioni, approvati entro il termine indicato all’art. 1, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all’approvazione di eventuali ulteriori stralci del predetto programma, sentito il Dipartimento della protezione civile ai fini dell’assunzione della spesa degli interventi eventualmente posti in essere direttamente dagli enti gestori competenti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell’emergenza assicurando, per questi ultimi, il coordinamento operativo e il monitoraggio come stabilito all’art. 4, comma 4, nonché, in via generale, le funzioni previste dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza n. 408/2016. 4. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dalla dott.ssa Simona Montesarchio, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza n. 408/2016, sono assicurate dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca svolge le eventuali attività residue volte alla realizzazione e all’allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell’attività scolastica di cui all’art. 2, commi da 4 a 8 dell’ordinanza n. 408/2016, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito. Art. 3. Ambiti regionali di coordinamento 1. Ferme restando le funzioni mantenute in capo al Dipartimento della protezione civile indicate in relazione alle iniziative espressamente indicate al comma 1 dell’art. 1 della presente ordinanza, nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attività per le quali i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali, assicurano il coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24 agosto 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa. Serie generale - n. 87 bilità speciali di cui all’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, che restano, a tal fine, aperte per il tempo necessario alla regolazione delle necessarie operazioni contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020. A tal fine, i presidenti delle regioni provvedono alle previste rendicontazioni, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile che assicura, esperite le necessarie verifiche, il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera c), della presente ordinanza anche, ove necessario, mediante eventuali anticipazioni finalizzate ad evitare soluzioni di continuità nelle attività di assistenza alle popolazioni interessate. 3. Successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, alle future attività, si provvederà nell’ambito delle misure finalizzate alla ricostruzione e all’assistenza alle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decretolegge n. 189/2016, convertito, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con propria ordinanza. 4. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diversi da quelli disciplinati con le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa. 5. All’esito della liquidazione delle attività di cui al presente articolo, le eventuali somme residue sulle contabilità speciali di cui al comma 2 sono versate all’entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. 6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a seguito della chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 5, provvedono, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza. 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 1 maturati entro il termine di vigenza dello stato di emergenza sono sostenuti con le risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento della protezione civile sulle conta— 32 — Roma, 4 aprile 2017 Il Capo del Dipartimento CURCIO

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