13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. A decorrere dal 7 aprile 2017, l’ing. Fulvio Soccodato, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 408/2016, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 15-ter del decreto-legge n. 189/2016
convertito, prosegue nell’esercizio delle sue funzioni finalizzate a quanto stabilito all’art. 4, comma 1, per la parte
di rete viaria contemplata negli stralci del programma di
ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, nonché
delle relative eventuali rimodulazioni, approvati entro il
termine indicato all’art. 1, comma 2. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all’approvazione di
eventuali ulteriori stralci del predetto programma, sentito
il Dipartimento della protezione civile ai fini dell’assunzione della spesa degli interventi eventualmente posti in
essere direttamente dagli enti gestori competenti a carico
delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione
dell’emergenza assicurando, per questi ultimi, il coordinamento operativo e il monitoraggio come stabilito
all’art. 4, comma 4, nonché, in via generale, le funzioni
previste dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza n. 408/2016.
4. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte
dalla dott.ssa Simona Montesarchio, soggetto attuatore
nominato ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza
n. 408/2016, sono assicurate dalla Direzione generale per
gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca svolge le eventuali attività residue volte
alla realizzazione e all’allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell’attività scolastica di cui
all’art. 2, commi da 4 a 8 dell’ordinanza n. 408/2016, e
successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli
edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel
decreto-legge n. 189 del 2016 convertito.
Art. 3.
Ambiti regionali di coordinamento
1. Ferme restando le funzioni mantenute in capo al
Dipartimento della protezione civile indicate in relazione alle iniziative espressamente indicate al comma 1
dell’art. 1 della presente ordinanza, nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attività per le quali i presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione
ai rispettivi ambiti territoriali, assicurano il coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24 agosto 2016 in
attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di
protezione civile richiamate in premessa.
Serie generale - n. 87
bilità speciali di cui all’art. 4, comma 2, dell’ordinanza
n. 388/2016, che restano, a tal fine, aperte per il tempo
necessario alla regolazione delle necessarie operazioni
contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020. A tal
fine, i presidenti delle regioni provvedono alle previste
rendicontazioni, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile che assicura, esperite
le necessarie verifiche, il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,
comma 1, lettera c), della presente ordinanza anche, ove
necessario, mediante eventuali anticipazioni finalizzate
ad evitare soluzioni di continuità nelle attività di assistenza alle popolazioni interessate.
3. Successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, alle future attività, si provvederà nell’ambito delle
misure finalizzate alla ricostruzione e all’assistenza alle
popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui
in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decretolegge n. 189/2016, convertito, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal commissario straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del
9 settembre 2016 con propria ordinanza.
4. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli disciplinati con le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.
5. All’esito della liquidazione delle attività di cui al
presente articolo, le eventuali somme residue sulle contabilità speciali di cui al comma 2 sono versate all’entrata
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali.
6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, a seguito della chiusura delle contabilità speciali
di cui al comma 5, provvedono, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere fino alla scadenza
dello stato di emergenza.
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 1 maturati entro il termine di vigenza dello stato di emergenza
sono sostenuti con le risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento della protezione civile sulle conta— 32 —
Roma, 4 aprile 2017
Il Capo del Dipartimento
CURCIO
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents