art. 3 dell'OCDPC 388/2016, in
combinato disposto con l'art. 4
dell'OCDPC 394/2016, comma 1,
lettera a), e l'art. 5 dell'OCDPC
408/2016
RIFERIMENTI NORMATIVI
— 33 —
art.7 OCDPC n. 438/2017
art. 1 dell'OCDPC 393/2016
Disposizioni per garantire la piena
operatività delle strutture di
protezione civile della Regione Abruzzo)
ottimizzazione delle attività regionali
disposizioni finalizzate a garantire la piena
operatività del SNPC (straordinari e
indennità)
gestione delle macerie
art. 3 dell'OCDPC 391/2016, in
combinato disposto con l'art. 12
dell'OCDPC 394/2016 e con le
disposizioni in materia introdotte nel
DL 189/2016, convertito, e, da ultimo,
nel DL 8/2017 oltre che con quanto
previsto dagli artt. 11 e 12 dell'OCDPC
394/2016 (in caso di presenza di
amianto), dall'art. 5 dell'OCDPC
399/2016.
art. 5 dell'OCDPC 392/2016, in
particolare il c. 4, in combinato
disposto con l'art. 2 dell'OCDPC
396/2016 e con l'art. 7 dell'OCDPC
400/2016
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla art. 2 dell'OCDPC 389/2016
popolazione
contributo per l'autonoma sistemazione
ATTIVITA'
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Presidente della Regione può disporre misure organizzative straordinarie finalizzate
all'ottimizzazione dell'azione emergenziale.
La Regione Abruzzo provvede all'applicazione di tali misure
La Regione provvede all'istruttoria per l'applicazione delle misure alle proprie strutture e
agli enti locali di rispettiva competenza, e la relativa disciplina è definita fino alla scadenza
dello stato di emergenza.
La Regione opera quale soggetto responsabile per l'attuazione delle misure, anche
avvalendosi dei Comuni. In relazione ai rifiuti contenenti amianto sono previsti compiti in
capo alle Agenzie regionali di tutela ambientale e Aziende sanitarie territorialmente
competenti. Le misure sono integrate con quelle contenute nel Capo III del DL 189/2016,
convertito, come modificato dal DL 8/2017, in corso di conversione e non espressamente
affidate al Commissario per la Ricostruzione.
La Regione raccoglie le comunicazioni dei gestori dei servizi di raccolta.
La Regione cura l'ordinata attuazione della misura e eroga ai Comuni le relative risorse
finanziarie mediante la c.s. istituita per la gestione emergenziale.
NOTE
13-4-2017
Serie generale - n. 87
ALLEGATO 1
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