— 34 — art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, La Regione cura l'ordinata attuazione della misura, stipulando appositi protocolli con i Comuni interessati e/o convenzioni con le organizzazioni rappresentative delle imprese . lettera c) strutture temporanee ad usi pubblici ospitalità della popolazione evacuata in strutture alberghiere altre soluzioni temporanee per assicurare l'ospitalità delle popolazioni evacuate La Regione cura l'ordinata attuazione delle diverse misure alternative (ospitalità presso strutture pubbliche, utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case previe intese con i proprietari, altre soluzioni temporanee quali, in particolare, quelle individuate dall'art. 14 del DL 8/2017, che prevede specifici percorsi in capo alle Regioni, in raccordo con i Comuni). La Regione definisce le aree, d'intesa con i Comuni sulla base della ricognizione dei fabbisogni da questi svolta, disponendo anche le necessarie verifiche tecniche. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Le misure sono integrate con quelle contenute nel DL 189/2016, convertito e nel DL 8/2017, in corso di conversione. art. 2 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 della medesima OCDPC, con l'art. 4 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017 realizzazione delle SAE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettere b), d) ed e), in combinato disposto con l'art. 14 del DL 8/2017 La Regione (o il suo Presidente) è responsabile dell'appalto specifico nell'ambito dell'accordo-quadro Consip/DPC e realizza le opere di urbanizzazione necessarie, definendo le aree sulla base delle segnalazioni dei Comuni e d'intesa con questi, espletando le verifiche di idonetià tecnica sulle medesime. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Curano le procedura in materia di valutazione di incidenza e le eventuali riperimetrazioni previste dalle vigenti normative in materia ambientale. Le misure sono integrate con quelle contenute nell'art. 2 del DL 8/2017, in corso di conversione. art. 1 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 della medesima OCDPC, con l'art. 2 dell'OCDPC 399/2016, gli artt. 4 e 5 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 8/2017 realizzazione di stalle ed altri impianti temporanei per stabulazione, alimentazione e mungitura in ambito zootecnico oltre che per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari La Regione cura direttamente la realizzazione e messa in opera degli impianti temporanei per le finalità indicate, ovvero coordinano l'azione di altri soggetti pubblici a tale scopo, nonché sovrintendono agli interventi diretti eventualmente delegati ai soggetti privati interessati Autorizzazioni in deroga in capo alle ASL Art. 7, c. 3, dell'OCDPC 393/2016, in combinato disposto con l'art. 6 dell'OCDPC 396/2016, l'art. 4 dell'OCDPC 399/2016, l'art. 1 dell'OCDPC 415/2016, l'art. 3 dell'OCDPC 431/2017 misure finalizzate al trasferimento e ricovero Art. 7, c. 1, dell'OCDPC 393/2016 degli animali 13-4-2017 Serie generale - n. 87

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