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art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, La Regione cura l'ordinata attuazione della misura, stipulando appositi protocolli con i
Comuni interessati e/o convenzioni con le organizzazioni rappresentative delle imprese .
lettera c)
strutture temporanee ad usi pubblici
ospitalità della popolazione evacuata in
strutture alberghiere
altre soluzioni temporanee per assicurare
l'ospitalità delle popolazioni evacuate
La Regione cura l'ordinata attuazione delle diverse misure alternative (ospitalità presso
strutture pubbliche, utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case previe intese con i
proprietari, altre soluzioni temporanee quali, in particolare, quelle individuate dall'art. 14
del DL 8/2017, che prevede specifici percorsi in capo alle Regioni, in raccordo con i Comuni).
La Regione definisce le aree, d'intesa con i Comuni sulla base della ricognizione dei
fabbisogni da questi svolta, disponendo anche le necessarie verifiche tecniche. Le Regioni
definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie
in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Le misure sono integrate con quelle contenute nel DL
189/2016, convertito e nel DL 8/2017, in corso di conversione.
art. 2 dell'OCDPC 394/2016 in
combinato disposto con l'art. 3 della
medesima OCDPC, con l'art. 4
dell'OCDPC 431/2017 e con quanto
previsto dal DL 189/2016, convertito,
e dal DL 8/2017
realizzazione delle SAE
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1,
lettere b), d) ed e), in combinato
disposto con l'art. 14 del DL 8/2017
La Regione (o il suo Presidente) è responsabile dell'appalto specifico nell'ambito
dell'accordo-quadro Consip/DPC e realizza le opere di urbanizzazione necessarie, definendo
le aree sulla base delle segnalazioni dei Comuni e d'intesa con questi, espletando le
verifiche di idonetià tecnica sulle medesime. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i
Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c.
6). Curano le procedura in materia di valutazione di incidenza e le eventuali riperimetrazioni
previste dalle vigenti normative in materia ambientale. Le misure sono integrate con quelle
contenute nell'art. 2 del DL 8/2017, in corso di conversione.
art. 1 dell'OCDPC 394/2016 in
combinato disposto con l'art. 3 della
medesima OCDPC, con l'art. 2
dell'OCDPC 399/2016, gli artt. 4 e 5
dell'OCDPC 431/2017 e con quanto
previsto dal DL 8/2017
realizzazione di stalle ed altri impianti
temporanei per stabulazione, alimentazione
e mungitura in ambito zootecnico oltre che
per la conservazione e trasformazione del
latte e degli altri prodotti agroalimentari
La Regione cura direttamente la realizzazione e messa in opera degli impianti temporanei
per le finalità indicate, ovvero coordinano l'azione di altri soggetti pubblici a tale scopo,
nonché sovrintendono agli interventi diretti eventualmente delegati ai soggetti privati
interessati
Autorizzazioni in deroga in capo alle ASL
Art. 7, c. 3, dell'OCDPC 393/2016, in
combinato disposto con l'art. 6
dell'OCDPC 396/2016, l'art. 4
dell'OCDPC 399/2016, l'art. 1
dell'OCDPC 415/2016, l'art. 3
dell'OCDPC 431/2017
misure finalizzate al trasferimento e ricovero
Art. 7, c. 1, dell'OCDPC 393/2016
degli animali
13-4-2017
Serie generale - n. 87
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