GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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15. Nell’art. 6, comma 2, lettera b), le parole ße'
decurtato del 2%ý sono sostituite dalle seguenti: ße'
decurtato del 5%ý.
16. Nell’art. 6, comma 3, lettera b), le parole ße'
decurtato del 2%ý sono sostituite dalle seguenti: ße'
decurtato del 5%ý.
17. Dopo il comma 6 dell’art. 6 e' aggiunto il seguente
comma:
ß7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si
applicano anche agli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW che non accedono
alla disciplina di cui all’art. 6 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
18. All’art. 4, comma 1, le parole ßPossono accedereý
sono sostituite dalle seguenti: ßFatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, possono accedereý.
Art. 4.
Precisazioni e ulteriori modifiche
e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
1. L’art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: ßL’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5,
comma 2, lettera b), all’art. 6, comma 2, lettera b), e
all’art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso
di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istatý.
2. Nell’art. 5, comma 2, dopo le parole ßha diritto,ý
sono inserite le seguenti: ßnel limite dell’energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto
responsabile in applicazione della disciplina richiamata
al comma 1, eý.
3. Nell’art. 10, comma 3, le parole ßper la cui realizzazione siano stati concessiý sono sostituite dalle
seguenti: ßper la cui realizzazione siano stati o siano
concessiý.
4. La lettera i) del comma 1 dell’art. 2 e' sostituita
dalla seguente:
i) potenziamento e' l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno
due anni, consistente in un incremento della potenza
nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli
fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia
non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera j;ý
5. La lettera k) del comma 1 dell’art. 2 e' sostituita
dalla seguente:
ßk) produzione annua media di un impianto e' la
media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali
periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie
esigenze manutentive;ý.
6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell’art. 2 e'
aggiunta la seguente frase: ßper i soli interventi di
potenziamento su impianti di potenza inferiore a
20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione dell’Autorita' per l’energia
elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti
del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produ-
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intercorrente tra il 1 e il 31 marzo, l’1 e il 30 giugno, l’1
e il 30 settembre, l’1 e il 31 dicembre di ciascun annoý.
2. Nell’articolo 7, comma 1, la frase ßNel caso di
impianti di cui all’art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9ý e'
sostituita dalla seguente: ßNel caso di impianti di cui
all’art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a
costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di
trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
comma 7, qualora detta comunicazione comporti il
diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
L’assenza della predetta dichiarazione comporta l’inammissibilita' della domandaý.
3. Nell’art. 7, comma 9, le parole ß1.500 euroý sono
sostituite dalle seguenti: ß1.000 euroý.
4. Nell’art. 7, comma 4, dopo le parole ßfino alý sono
aggiunte le seguenti: ßlimite massimo di potenza nominale annua e fermo restando ilý.
5. Nell’art. 7, comma 5, dopo le parole ßtariffa incentivante richiesta, nelý sono aggiunte le seguenti: ßlimite
massimo di potenza nominale annua e fermo restando
ilý.
6. Nell’art. 7, comma 6, dopo le parole ßpotenza
nominaleý sono aggiunte le seguenti ßannua oý.
7. Il comma 10 dell’art. 7 e' sostituito dal seguente
ßLa mancata costituzione o il mancato ricevimento, da
parte del soggetto attuatore, della cauzione nei termini
di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al
comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle
tariffe incentivantiý.
8. Al termine dell’art. 4, comma 3, e' aggiunta la
seguente frase: ßIn particolare, i moduli fotovoltaici
devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei
moduli, in conformita' alla norma ISO/IEC 17025ý.
9. Nell’art. 7, comma 5, le parole ßdella data di inoltroý sono sostituite dalle seguenti ßdell’ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,ý.
10. Nel comma 4 dell’art. 12 le parole ßEntro i medesimi termini di cui all’art. 7, comma 7ý sono sostituite
dalle seguenti: ßEntro i medesimi termini di cui
all’art. 7, commi 4 e 5ý.
11. Nel comma 4 dell’art. 12 le parole ß, a solo scopo
informativo,ý sono cancellate.
12. Al termine del comma 4 dell’art. 12 e' aggiunta la
seguente frase: ßLe domande di cui all’art. 7, comma 1,
possono essere presentate solo per le tipologie di
impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto
attuatore risulta positivo.ý
13. Nell’allegato I dopo il capoverso ßCEI EN 61215:
Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione
del tipo;ý e' aggiunto il seguente capoverso: ßCEI EN
61646 (82-12): ‘‘Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile
per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione
di tipo’’. L’impiego di tali moduli e' tuttavia consentito
solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e'
presentata da persone giuridiche.
14. Nell’art. 5, comma 2, lettera b), le parole ße'
decurtato del 2%ý sono sostituite dalle seguenti: ße'
decurtato del 5%ý.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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