GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 8.
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Art. 5.
Precisazioni e errata corrige
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto
28 luglio 2005, gli impianti fotovoltaici e i relativi
componenti che non rispettano o non ricadono tra
le tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio
2005 non possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.
2. Nell’allegato 1, le parole ßcomma 1ý sono sostituite con le seguenti: ßcomma 3,ý.
3. Sulla base del rapporto di cui all’art. 13 del decreto
28 luglio 2005, il Ministero delle attivita' produttive e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
anche su sollecitazione delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione
dell’adeguatezza dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all’articolo 12, delle tariffe incentivanti di
cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di
potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure
per favorire l’integrazione del fotovoltaico negli edifici.
A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato
rapporto con gli elementi utili per le predette finalita'.
4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di
potenza non superiore a 20 kW non ancora in esercizio,
e' concesso il passaggio dalla disciplina di cui all’articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l’articolo 3, comma 17, del presente decreto.
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zione aggiuntiva e' pari all’energia elettrica prodotta
dall’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di
potenza nominale dell’impianto, ottenuto a seguito dell’intervento di potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di
potenziamento;ý.
7. Nell’art. 4, comma 3, dopo le parole ßdevono
essere realizzatiý sono aggiunte le seguenti: ßcon componenti di nuova costruzione o comunque non gia'
impiegati in altri impianti eý.
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Art. 6.
Attivita' di informazione
1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia
fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati all’accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio
2005, il soggetto attuatore di cui all’art. 9 del medesimo
decreto promuove azioni e campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate
dallo stesso decreto 28 luglio 2005.
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Art. 7.
Promozione di particolari applicazioni
1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano
integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definita
all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui
all’art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo di applicazione le
richiamate tariffe restano costanti fino all’anno 2012
incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti
richiamati all’art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile
che intende richiedere l’applicazione di tale beneficio
aggiuntivo e' tenuto ad allegare alla domanda di cui
all’art. 7, comma 1, o a integrare la medesima
domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto
dei criteri di cui all’allegato D del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192.
2. Non sussiste l’obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 7, comma 9, del decreto
28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una
Amministrazione dello Stato, una regione o provincia
autonoma o un ente locale.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Applicazione
1. Le modifiche e integrazioni di cui all’art. 4,
all’art. 5 e all’art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle
domande inoltrate successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto 28 luglio 2005.
2. Le modifiche e integrazioni di cui all’art. 2,
all’art. 3 e all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle
domande inoltrate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate
antecedentemente a tale data non si applicano i limiti
massimi di potenza annua di cui all’art. 2, commi 2 e 3.
3. Hanno priorita' di accesso le domande inoltrate
in data antecedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell’uso di moduli fotovoltaici
rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di
cui all’art. 3, comma 13, sempreche¤ le domande
siano state presentate secondo quanto disposto allo
stesso art. 3, comma 13. Le domande inoltrate nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell’esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di
cui all’art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto
28 luglio 2005, hanno priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all’art. 2.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2006
Il Ministro
delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
06A01351
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