GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ON -L IN E 15. Nell’art. 6, comma 2, lettera b), le parole ße' decurtato del 2%ý sono sostituite dalle seguenti: ße' decurtato del 5%ý. 16. Nell’art. 6, comma 3, lettera b), le parole ße' decurtato del 2%ý sono sostituite dalle seguenti: ße' decurtato del 5%ý. 17. Dopo il comma 6 dell’art. 6 e' aggiunto il seguente comma: ß7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 18. All’art. 4, comma 1, le parole ßPossono accedereý sono sostituite dalle seguenti: ßFatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, possono accedereý. Art. 4. Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005 1. L’art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: ßL’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), all’art. 6, comma 2, lettera b), e all’art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istatý. 2. Nell’art. 5, comma 2, dopo le parole ßha diritto,ý sono inserite le seguenti: ßnel limite dell’energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, eý. 3. Nell’art. 10, comma 3, le parole ßper la cui realizzazione siano stati concessiý sono sostituite dalle seguenti: ßper la cui realizzazione siano stati o siano concessiý. 4. La lettera i) del comma 1 dell’art. 2 e' sostituita dalla seguente: i) potenziamento e' l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera j;ý 5. La lettera k) del comma 1 dell’art. 2 e' sostituita dalla seguente: ßk) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;ý. 6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell’art. 2 e' aggiunta la seguente frase: ßper i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione dell’Autorita' per l’energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produ- CO PI A TR AT TA DA GU RI TE L — GA ZZ ET TA intercorrente tra il 1‘ e il 31 marzo, l’1 e il 30 giugno, l’1 e il 30 settembre, l’1 e il 31 dicembre di ciascun annoý. 2. Nell’articolo 7, comma 1, la frase ßNel caso di impianti di cui all’art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9ý e' sostituita dalla seguente: ßNel caso di impianti di cui all’art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L’assenza della predetta dichiarazione comporta l’inammissibilita' della domandaý. 3. Nell’art. 7, comma 9, le parole ß1.500 euroý sono sostituite dalle seguenti: ß1.000 euroý. 4. Nell’art. 7, comma 4, dopo le parole ßfino alý sono aggiunte le seguenti: ßlimite massimo di potenza nominale annua e fermo restando ilý. 5. Nell’art. 7, comma 5, dopo le parole ßtariffa incentivante richiesta, nelý sono aggiunte le seguenti: ßlimite massimo di potenza nominale annua e fermo restando ilý. 6. Nell’art. 7, comma 6, dopo le parole ßpotenza nominaleý sono aggiunte le seguenti ßannua oý. 7. Il comma 10 dell’art. 7 e' sostituito dal seguente ßLa mancata costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivantiý. 8. Al termine dell’art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase: ßIn particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma ISO/IEC 17025ý. 9. Nell’art. 7, comma 5, le parole ßdella data di inoltroý sono sostituite dalle seguenti ßdell’ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,ý. 10. Nel comma 4 dell’art. 12 le parole ßEntro i medesimi termini di cui all’art. 7, comma 7ý sono sostituite dalle seguenti: ßEntro i medesimi termini di cui all’art. 7, commi 4 e 5ý. 11. Nel comma 4 dell’art. 12 le parole ß, a solo scopo informativo,ý sono cancellate. 12. Al termine del comma 4 dell’art. 12 e' aggiunta la seguente frase: ßLe domande di cui all’art. 7, comma 1, possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.ý 13. Nell’allegato I dopo il capoverso ßCEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;ý e' aggiunto il seguente capoverso: ßCEI EN 61646 (82-12): ‘‘Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo’’. L’impiego di tali moduli e' tuttavia consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e' presentata da persone giuridiche. 14. Nell’art. 5, comma 2, lettera b), le parole ße' decurtato del 2%ý sono sostituite dalle seguenti: ße' decurtato del 5%ý. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 ö 48 ö

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