GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Roma, 29 novembre 2005
Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1,
foglio n. 39
06A01360
—
DECRETO 6 febbraio 2006.
Criteri per l’incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
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MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata,
28 luglio 2005, recante ßCriteri per l’incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solareý (nel seguito: il
decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la deliberazione dell’Autorita' per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in
attuazione dell’art. 9 del decreto 28 luglio 2005;
Considerato l’elevato interesse per la conversione
fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto
che, sulla base dell’esame preliminare delle domande
inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre
2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i
quali e' stata presentata domanda di ottenimento delle
tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e'
risultata superiore a 100 MW, eccedendo quindi il
limite di potenza cumulativa incentivata fissata dal
medesimo decreto 28 luglio 2005;
Ritenuto opportuno procedere ad un incremento
della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti
che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal
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decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell’obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015;
Ritenuto opportuno altres|' introdurre limiti massimi
annui di potenza nominale degli impianti che possono
ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto
28 luglio 2005, allo scopo di assicurare la disponibilita'
di incentivi per un periodo sufficiente a consentire la
pianificazione degli interventi, anche di natura industriale;
Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione
annua delle medesime tariffe per gli impianti per i quali
la domanda di accesso alle stesse tariffe e' inoltrata negli
anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei costi dell’energia
elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica
della radiazione solare;
Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare
esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori
aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto
28 luglio 2005;
Considerata l’intesa della Conferenza unificata, di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.
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Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
Rettifiche al punto 3.4 dell’allegato
al decreto ministeriale 11 marzo 2005
1. All’allegato al decreto del Ministro delle attivita'
produttive 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 2005, n. 108, al punto 3.4 sono
apportate le seguenti rettifiche:
a) il numero ß055ý, corrispondente alla provincia
di Oristano, e' sostituito con il numero ß095ý;
b) il numero ß076ý, corrispondente alla provincia
di Sassari, e' sostituito con il numero ß016ý;
c) il numero ß104ý, corrispondente alla provincia
di Monza e Brianza, e' sostituito con il numero ß107ý.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Decreta:
Art. 1.
Incremento dell’obiettivo nazionale
di potenza nominale cumulata da installare
1. L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, e' incrementato a 1000 MW.
Art. 2.
Incremento del limite massimo di potenza nominale
cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere
l’incentivazione
1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui
all’art. 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW.
2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui
all’art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui
all’art. 5 e all’art. 6, comma 2, sono riconosciute nel
limite massimo di una potenza nominale di 60 MW
per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui
all’art. 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui
all’art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno
degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
Art. 3.
Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005
1. Nell’art. 7, comma 1, le parole ßEntro il 31 marzo,
il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun
annoý sono sostituite dalle seguenti: ßNel periodo
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