CODICE PENALE cittadin'anza dita della e la confisca generale dei beni dànno luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e a complicazioni che conviene evitare; dall'altro, mi è sembrato che legge permanente codice penale, 11 normale, possa fare e a di queste pene, destinate a soddisfare piuttosto bisogni repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non meno o (457 jn parte, nei così detti sistemi -filadelflano; auburniano, ecc. Quando poi, nella seconda metà del secolo scorso, si provvide alla riforma carceraria in Italia, 11 sistema, seguendo l'andazzo dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo, di purgazione morale, delle maggiori pene detentive. Ma l'enon solo non ha prodello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato sperienza ha dimostrato che il sistema può dotto l'effetto le ritengano necessarie. del causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale. Ed è questa una della ragioni per cui non fu mai provveduto ad apprestare un numero di celle sufficienti per l'applicazione progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni (art. 19, nn. 1• e 26; articoli 28 completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il impedire che leggi speciali, emanate appunto per sopperire a siftatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando quindi Sono a scomparse dal codice quelle disposizioni regime del lavoro in 31). 16. A proposito della pena di morte, nessuna osservazioè stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per - ne che concerne ciò luogo dell'esecuzione, che si la scelta del vorrebbe designato volta per volta dal giu- Ministro della comune specialmente all'aperto (legge 26 giugno 1904, n. 285; R. decreto-legge 29 novembre 1917, n. 2038). Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare 11 sistema del codice finora vigente, non devono portare allo eccesso di escludere del tutto l'isolamento continuo dal carcerario. Cið che si deve evitare à l'applicazione di stizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'ar- regime senza necessità. Il progetto definitivo, negli articoli 22 ticolo 586 del progetto definitivo del codice di applicare nale), il ma procedura peprogetto definitivo stabill che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che 11 giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esec.nzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere. può essere punito con pene siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba 11 principio per cui che non nessuno prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma algesi in quelle modalità esecutive che concorron9 a stabilirne riguardano garanzia del pubblico e la forza aftlittiva o che lità che, a esemplarità: privato interesse, la sua del modanon debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che ragioni d'opportuconveniente, un luogo il Ministro della giustizia, per le predette nità, possa desighare, quando lo creda diverso. Cið posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione. 17. - giungere no, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno superiore non della pena inflitta e a un anno. La Commissione parlamentare propose la soppressione delfisolamento diurno, salvo il caso ni concorso di delitti. segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, rappresenta un'applicazione di criteri psicologici e morali fondati sopra una base erronea. E' infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendaIl regime della trice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che 1 comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sosteni- ripiegarsi sopra sé stessi », di meditare sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi, tori del sistema) di sul mal fatto, di a per effetto del raccoglimento inerente all'isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi. Questo regime, ideato da un sacerdote italiano ed appli- per breve tempo nel Granducato di Tascana, trovò favore negli Stati Uniti d'America, dove venne accolto, in tutto cato anche diurno p'er e questo 23, consentiva di i condannati all'er- gastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice l'obbligo stabilito nel codice del 1889, affinchè si potesse evitarne l'applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l'isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno. Ma, esame questa disposizione, che pure in astratto apsufficiente a prevenire ogni danno individuale, mi sopare no convinto che essa in pratica non dà bastevolk garanzia, ripresa in in quanto il giudice, nel momento della pronuncia della sen- disposia condanna, sempre può tione tutti gli elementi necessari per decidere sull'opportunità tenza di avere non sua concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne la durata. Tenuto conto, quindi, della difficoltà di un illuminato eser- opportuno sopapplicare l'isolamente cizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto primere (art. 22 e 23) la possibilità di continuo ai condannati all'ergastolo e alla reclusione, nel casi ordinari. ipotesi nelle quali la segregazione continua si inderogabile necessità. presenta Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d'altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso Ma vi sono come una della responsabilità per 11 progetto defimtivo dava facoltà al giudice di agalla condanna all'ergastolo l'isolamento anche diur- per un tempo non inferiore a un terzo l'isolamento regime gli altri delitti (altrimenti si Ver- delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo), non v'è altro mezzo, conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all'isoJamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell'articolo '16 del progetto (72 del codice), per la quale, nella rebbe a favorire l'ulteriore predetta ipotesi, è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Altra necessità è quella relativa alle plina degli stabilimenti di pena. E' esigenze della disci- manífesto che l'Ammini- strazione degli istituti di prevenzione e di pena non puð rinunciare al mezzo di coercizione in discorso, che non potrebbe essere sostituito con alcun altro mezzo di pari efficacia. Ma sull'isolamento zione disciplinare, continuo, provvederà considerato come san- il regolamento generale carce- rarlo. In tal modo io ritengo di aver soddisfatto 11 voto della Commissione parlamentare. 18. I limiti generali fissati per la pena della multa (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i -

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