CODICE PENALE
cittadin'anza
dita della
e
la confisca
generale
dei beni dànno
luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e a complicazioni che conviene evitare; dall'altro, mi è sembrato che
legge permanente
codice penale,
11
normale, possa fare
e
a
di queste pene, destinate a soddisfare piuttosto bisogni
repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non
meno
o
(457
jn parte, nei così detti sistemi -filadelflano; auburniano,
ecc.
Quando poi,
nella seconda metà del secolo scorso, si provvide
alla riforma carceraria in Italia, 11 sistema, seguendo l'andazzo
dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo,
di purgazione morale, delle
maggiori
pene detentive. Ma l'enon solo non ha prodello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato
sperienza ha dimostrato che il sistema
può
dotto l'effetto
le ritengano necessarie.
del
causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale.
Ed è questa una della ragioni per cui non fu mai provveduto
ad apprestare un numero di celle sufficienti per l'applicazione
progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni (art. 19, nn. 1• e 26; articoli 28
completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece
non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il
impedire che leggi speciali, emanate appunto per sopperire a siftatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando
quindi
Sono
a
scomparse dal codice
quelle disposizioni
regime del lavoro in
31).
16.
A proposito della pena di morte, nessuna osservazioè stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per
-
ne
che concerne
ciò
luogo dell'esecuzione, che si
la scelta del
vorrebbe designato
volta
per
volta
dal
giu-
Ministro della
comune specialmente all'aperto (legge 26
giugno 1904, n. 285; R. decreto-legge 29 novembre 1917, n. 2038).
Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare
11 sistema del codice finora vigente, non devono portare allo
eccesso
di escludere del tutto l'isolamento continuo dal
carcerario.
Cið che si
deve evitare à l'applicazione di
stizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare
questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'ar-
regime senza necessità.
Il progetto definitivo, negli articoli 22
ticolo 586 del progetto definitivo del codice di
applicare
nale),
il
ma
procedura peprogetto definitivo stabill che la pena capitale
si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale,
ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della
giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente
(che 11 giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esec.nzione pubblica,
o
altrimenti in luogo diverso dal
carcere.
può essere punito con pene
siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba
11 principio per cui
che non
nessuno
prevedere la pena
non solo nella sua essenza astratta, ma algesi in quelle modalità esecutive che concorron9 a stabilirne
riguardano
garanzia del pubblico e
la forza aftlittiva o che
lità che, a
esemplarità:
privato interesse,
la sua
del
modanon
debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per
questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi
la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno
di uno stabilimento
penale,
e
consenta, in via eccezionale, che
ragioni d'opportuconveniente, un luogo
il Ministro della giustizia, per le predette
nità, possa desighare, quando lo creda
diverso. Cið posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi
a
casi
speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.
17.
-
giungere
no, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a
due anni, e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno
superiore
non
della pena inflitta e
a un anno.
La Commissione parlamentare propose la soppressione delfisolamento diurno, salvo il caso ni concorso di delitti.
segregazione cellulare continua, cioè diurna
e notturna, rappresenta un'applicazione di criteri psicologici
e morali fondati sopra una base erronea. E' infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendaIl regime della
trice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che
1 comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sosteni-
ripiegarsi sopra sé stessi », di meditare
sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi,
tori del sistema) di
sul mal fatto, di
a
per effetto del raccoglimento inerente all'isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in
soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi.
Questo regime,
ideato
da un sacerdote italiano
ed
appli-
per breve tempo nel Granducato di Tascana, trovò favore negli Stati Uniti d'America, dove venne accolto, in tutto
cato
anche diurno
p'er
e
questo
23, consentiva di
i condannati all'er-
gastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice
l'obbligo stabilito nel codice del 1889, affinchè si potesse evitarne l'applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l'isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno. Ma,
esame questa disposizione, che pure in astratto apsufficiente
a prevenire ogni danno individuale, mi sopare
no convinto che essa in pratica non dà bastevolk garanzia,
ripresa in
in quanto il giudice, nel momento della
pronuncia
della sen-
disposia
condanna,
sempre può
tione tutti gli elementi necessari per decidere sull'opportunità
tenza
di
avere
non
sua
concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne
la durata.
Tenuto conto,
quindi,
della difficoltà di un illuminato eser-
opportuno sopapplicare l'isolamente
cizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto
primere (art.
22 e
23)
la possibilità di
continuo ai condannati all'ergastolo e alla reclusione, nel casi
ordinari.
ipotesi nelle quali la segregazione continua si
inderogabile necessità.
presenta
Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d'altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso
Ma vi sono
come
una
della responsabilità per
11 progetto defimtivo dava facoltà al giudice di agalla condanna all'ergastolo l'isolamento anche diur-
per un tempo non inferiore a un terzo
l'isolamento
regime
gli
altri
delitti
(altrimenti
si
Ver-
delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo), non v'è altro mezzo,
conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all'isoJamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell'articolo '16 del progetto (72 del codice), per la quale, nella
rebbe a favorire l'ulteriore
predetta ipotesi, è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un
periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a
quattro anni.
Altra necessità è
quella
relativa alle
plina degli stabilimenti di pena. E'
esigenze
della disci-
manífesto che l'Ammini-
strazione degli istituti di prevenzione e di pena non puð rinunciare al mezzo di coercizione in discorso, che non potrebbe essere sostituito con alcun altro mezzo di pari efficacia.
Ma
sull'isolamento
zione disciplinare,
continuo,
provvederà
considerato
come
san-
il regolamento generale carce-
rarlo.
In
tal
modo io
ritengo di
aver
soddisfatto 11
voto della
Commissione parlamentare.
18.
I limiti generali fissati per la pena della multa (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire
nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i
-
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