Codice Penale
Libro primo
DEI REATI IN GENERALE
Titolo I: DELLA LEGGE PENALE
Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno puo
essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne
con
pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2 Successione di leggi penali
Nessuno puo
essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno puo
essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e
stata
condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni
sono piu
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi
nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge
e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l illegittimita
costituzionale del
presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo
e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.
Art. 3 Obbligatorieta
della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresi
tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma
limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Art. 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli
appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita
dello Stato e gli apolidi residenti nel
territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, e
altro luogo soggetto alla sovranita
"territorio dello Stato" il territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni
dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio