Codice Penale Libro primo DEI REATI IN GENERALE Titolo I: DELLA LEGGE PENALE Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge Nessuno puo essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne con pene che non siano da essa stabilite. Art. 2 Successione di leggi penali Nessuno puo essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno puo essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l illegittimita costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen. Art. 3 Obbligatorieta della legge penale La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresi tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. Art. 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, e altro luogo soggetto alla sovranita "territorio dello Stato" il territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio

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