4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a
norma del comma 1 che sono state ritenute incompatibili
con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
provvedimento di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti
diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre
effetti alla predetta data.
4. Sino all’adozione delle regole deontologiche e delle
misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies
del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di
trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e
le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui
al presente articolo e nel provvedimento generale di cui
al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa
di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE)
2016/679.
Art. 22.
Altre disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della
disciplina dell’Unione europea in materia di protezione
dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei
dati personali tra Stati membri ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati
sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui
all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di
cui all’articolo 10 del medesimo regolamento.
3. Sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti
generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono proseguire qualora avvengano
in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o
atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano
stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia
dell’interessato.
4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.
Serie generale - n. 205
5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni
di cui ai commi 1022 e 1023 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente
ai trattamenti dei dati personali funzionali all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei
minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante
per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con
le modalità di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE)
2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai
sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano
le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i
provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonerati dall’invio al Garante dell’informativa di cui al citato
comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette
informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono
inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme
di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in
quanto compatibili.
7. All’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dopo le parole «le modalità di restituzione»
sono inserite le seguenti: «in forma aggregata».
8. Il registro dei trattamenti di cui all’articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di
essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale
data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nel suddetto
articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
2003.
9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al
fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i
dati per i medesimi motivi.
10. La disposizione di cui all’articolo 160, comma 4,
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui
ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica
fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa
alle modalità di opposizione al Garante per la protezione
dei dati personali del segreto di Stato.
11. Le disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o
relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679,
sino all’adozione delle corrispondenti misure di garanzia
di cui all’articolo 2-septies del citato codice, introdotto
dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.
12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro della giustizia di cui all’articolo 2-octies, commi
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