all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;".
Art. 13.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le
seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".
Art. 14.
1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1,".
2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se
relativo
al
materiale
pornografico
di
cui
all'articolo
600-quater.1,".
3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater
1,".
Art. 15.
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
"articoli 575," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis,"
sono inserite le seguenti: "609-ter,".
Art. 16.
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1,".
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite
le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1,".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo
600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono
commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1 del medesimo codice.