Art. 17. 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attivita' produttive. Art. 18. 1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,". CAPO II NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET Art. 19 1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni

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