all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;". Art. 13. 1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice". Art. 14. 1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,". Art. 15. 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,". Art. 16. 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". 3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

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