GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15-2-2006 Serie generale - n. 38 l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Art. 2. Requisiti delle navi e dei galleggianti per per l’iscrizione nel Registro c) distintivo ottico; d) nome dell’unita'. ON -L IN E delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell’ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell’amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina. UF FI CI AL E Art. 4. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il regolamento disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all’ordinamento militare. 1. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi ed i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti: Art. 3. b) adeguato equipaggiamento per l’impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato; GA ZZ ET TA a) stato di navigabilita' idoneo allo svolgimento delle attivita' alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all’articolo 6; Tenuta del Registro e modalita' d’iscrizione — 1. Presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, di seguito definita: ßNAVARMý, e' tenuto, anche in via informatica, il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale di cui all’articolo 2. GU RI TE L 2. Il Registro, di cui al comma 1, e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l’iscrizione. 3. L’iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche. TR AT TA DA 4. L’iscrizione nel Registro e' effettuata su domanda dell’amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell’istruttoria da parte di NAVARM, per l’accertamento dei requisiti stabiliti dall’articolo 4, l’iscrizione e' disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale e' riportata l’indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione. CO PI A 5. Il procedimento si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l’esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi. 6. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi: a) tipo e classe del naviglio, ove prevista; b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall’articolo 302 del regolamento per c) idoneita' all’installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento; d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione; e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell’unita' e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare ed in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile ed ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando. 2. Qualora gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell’ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma. 3. Ai fini dell’iscrizione di cui all’articolo 3, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all’unita', previe intese con le amministrazioni interessate. ö 21 ö

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