GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15-2-2006
Serie generale - n. 38
Art. 9.
Cancellazione dal Registro
Bandiera e distintivi
Art. 6.
Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti
2. Il naviglio, di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall’ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione
alle Forze di polizia non iscritto nel Registro.
Art. 7.
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RI
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Comando e controllo
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TA
1. Prima dell’iscrizione del naviglio nel Registro,
sono individuate con convenzione, da stipulare tra le
amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli
enti tecnici competenti in materia di classificazione e
certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni
rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla
struttura degli scafi; alla galleggiabilita'; alla stabilita' e
linea di massimo carico; agli organi di propulsione e di
governo; alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli
alloggi dell’equipaggio.
2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo,
alla convalida ed alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
1. Le unita' ed i mezzi navali iscritti nel Registro
inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell’emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo
5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante
dall’Allegato 1.
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1. Il naviglio e' cancellato dal Registro di NAVARM
con decreto del Ministero della difesa su domanda delle
amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel
caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione
di cui all’articolo 4.
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IN
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Art.5
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della
difesa
Fini, Ministro degli affari
esteri
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della
giustizia
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Baccini, Ministro per la
funzione pubblica
Art. 8.
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Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
CO
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1. Le unita' ed i galleggianti, iscritti nel Registro,
acquisiscono lo status di nave in servizio governativo
non commerciale, nonche¤ le immunita' ed i privilegi
riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata
a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con
legge 2 dicembre 1994, n. 689.
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all’atto della
cancellazione dal Registro.
3. Le unita' ed i galleggianti iscritti nel Registro sono
assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di
appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni,
incidenti causati a terzi ed all’equipaggio. Le polizze
devono recare apposta clausola per l’esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal
regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, nonche¤ alle altre leggi speciali di settore.
DA
1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l’attivita' in mare avvenga in
sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti. Esse provvedono, altres|' , a chiedere al
Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale
all’estero, l’autorizzazione del Paese di sosta secondo
la vigente normativa.
Art. 10.
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006,
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 281
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