GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Regolamento concernente le modalita' di istituzione e di
gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio
governativo non commerciale delle amministrazioni dello
Stato, previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre
2003, n. 321.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 novembre 2005, n. 300.
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa
all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l’articolo 3, comma 2;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
concernente codice delle assicurazioni private;
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
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Vista la legge 24 ottobre 2003, n. 321, recante ratifica
ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando
Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla
bandiera dell’unita' per ricerche costiere della NATO,
con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a
Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l’articolo 3,
comma 1, e l’articolo 4, comma 1, i quali prevedono
l’emanazione di un regolamento di attuazione della
legge medesima per definire le modalita' di istituzione
presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e
galleggianti in servizio governativo non commerciale,
nel quale e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello
Stato il cui personale non e' ad ordinamento militare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali e per la funzione pubblica;
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Visto il decreto del Ministro della difesa in data
26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero
della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
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Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, di approvazione del Codice della
navigazione, ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535,
concernente foggia ed uso dell’emblema dello Stato;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente
ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche¤ dell’Accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio
1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte
II, sottosezione C e l’articolo 236 della parte XII,
sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non
commerciale;
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Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ßnaveý: qualsiasi costruzione di proprieta'
esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata
al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita'
d’istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali,
dotata di:
1) equipaggio non sottoposto all’ordinamento
militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali
e sulle altre acque interne;
3) un comandante espressamente designato;
b) ßgalleggianteý: qualsiasi mezzo navale mobile
di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di
autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato
di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto
alla condotta del mezzo;
c) ßservizio governativo non commercialeý: l’impiego della nave e del galleggiante in attivita' d’istituto
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