Parte richiesta;
c) la richiesta non e' collegata ad un reato previsto dalle leggi
dello Stato richiesto di fornire assistenza;
d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini
e alle altre attivita' svolte dall'altra Parte.
2. Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare
l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte
richiedente per verificare se l'assistenza puo' essere fornita a
condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora
accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni stabilite dalla
Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni.
3. La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente
motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la
richiesta.
Art. 8.
Autorita' competenti ed obbligo a cooperare
1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del
presente Accordo sono:
a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento
di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le
Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire
contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo
ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo.
3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni
nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2.
4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale
«Interpol».
Art. 9.
Riunioni e consultazioni
Al fine di agevolare l'esecuzione del presente
Accordo,
i
rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario,
tenere
incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione.
Art. 10.