Composizione delle controversie Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Parti. Art. 11. Rapporti con altri trattati internazionali 1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati delle Parti. Art. 12. Spese 1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte richiedente. Art. 13. Lingua di cooperazione Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la lingua italiana. Art. 14. Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata

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