attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti all'altra
Parte circa la sua intenzione di porre fine all'accordo, con un
preavviso scritto di almeno sei mesi.
3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare emendamenti
al presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti
rappresentanti,
debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sancito il
presente Accordo in due originali, in lingua italiana.
Fatto a Roma il giorno 29 di febbraio dell'anno 2012
p. Il Congresso di Stato
della Repubblica di San Marino
Mularoni
p. Il Governo
della Repubblica italiana
Cancellieri