d'interesse per quest'ultima.
3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, ovvero
per via telematica.
4. Le richieste di assistenza contengono:
a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed
il nome dell'organismo della Parte cui e' indirizzata la richiesta di
assistenza;
b) informazioni dettagliate sul caso;
c) lo scopo e i motivi della richiesta;
d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
e)
qualsiasi
altra
informazione
che
possa
contribuire
all'effettiva esecuzione della richiesta.
Art. 6.
Esecuzione della richiesta
1. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per
procedere all'esecuzione della richiesta nel modo piu' rapido e
completo possibile.
2. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge
della Parte richiesta.
3. La Parte richiesta puo' sollecitare alla Parte richiedente
ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata
esecuzione della richiesta.
4. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione
immediata della richiesta possa interferire con il procedimento
penale avviato nel proprio Stato, puo' differire l'esecuzione della
richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla Parte
richiedente e da questa accettate espressamente.
5. Salvo che la legislazione nazionale stabilisca altri limiti
temporali, la Parte richiesta deve comunicare i risultati della
richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni dalla sua
ricezione.
Art. 7.
Diniego d'assistenza
1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza puo' essere negata,
in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) l'esecuzione della
richiesta
arreca
pregiudizio
alla
sovranita', sicurezza o interessi nazionali dello Stato della Parte
richiesta;
b) l'esecuzione della richiesta e' in conflitto con le proprie
leggi nazionali o con gli impegni internazionali dello Stato della