trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente
per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni
contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani di cui
le Parti sono membri.
2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere
sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi standard
di protezione che si applicano ai dati nazionali, conformemente al
diritto interno delle Parti applicabile in materia.
3. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati
personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per
la compiuta attuazione del presente Accordo
e
si
impegnano
reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei dati
personali. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche
e
organizzative per tutelare i dati personali dalla
distruzione
accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione,
dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo
di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le
opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano
esclusivamente le persone autorizzate.
4. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente
Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto
privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza
le appropriate garanzie.
5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e'
tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla
propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente
Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria
raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo.
6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati
ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta
tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente
affidamento su tali dati.
7. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati
materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra
Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o
possano dare adito a dubbi significativi.
Art. 5.
Richieste di assistenza
1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo
sulla base delle richieste di assistenza pervenute dalla Parte
interessata o su iniziativa della Parte che ritiene che detta
assistenza sia di interesse per l'altra Parte.
2. Una Parte puo' trasferire, in assenza di richiesta, informazioni
all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che
siano