modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al
primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di
flagranza.".
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis.
Congelamento dei beni
1.
Quando
sulla base delle informazioni acquisite a norma
dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo
internazionale competente proposte per disporre il congelamento di
fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n.
881/2002
del
Consiglio,
del
27
maggio 2002, e successive
modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano
essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato
di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della
Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575.".
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Le
disposizioni
di
cui al primo comma, anche in deroga
all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle
dell'articolo
22 della presente legge possono essere altresi'
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per
le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi
o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.".
Art. 15
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"270-quater.(Arruolamento
con
finalita'
di
terrorismo
anche
internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di
violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno