Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito
con la reclusione da sette a quindici anni.
270-quinquies.
(Addestramento
ad
attivita'
con finalita' di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di
cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive
o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.".
Art. 16
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269,
270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di
atti
di
violenza con finalita' di terrorismo internazionale,
270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con
finalita' di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287
e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della
giustizia.".
2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e'
aggiunto il seguente:
"5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i
delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo
comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza
con
finalita'
di
terrorismo internazionale, e 270-quinquies,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di
terrorismo internazionale.".
Art. 17
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con
detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice
puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari
sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.";
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle