1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni". 2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.". 2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico"; b) al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga". Art. 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.". 2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato. 3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.". 4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.". 5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

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