1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura
penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni".
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis)
fabbricazione,
detenzione
o
uso
di documento di
identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice
penale.".
2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di
un
delitto
commesso
per
finalita'
di
terrorismo,
anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico";
b) al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato
il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite
dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti
falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi
alla fuga".
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di
soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.".
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27
dicembre
1956,
n.
1423,
quando
l'inosservanza
concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del
soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.".
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive