9-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la
capacità di una rete e dei sistemi informativi di resistere,
a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che
comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la
riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei
relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;
g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico
o privato, della tipologia di cui all’allegato II, che soddisfa i criteri di cui all’articolo 4, comma 2;
h) servizio digitale, servizio ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, di un tipo elencato nell’allegato III;
i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona
giuridica che fornisce un servizio digitale;
l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi
informativi;
m) trattamento dell’incidente, tutte le procedure necessarie per l’identificazione, l’analisi e il contenimento
di un incidente e l’intervento in caso di incidente;
n) rischio, ogni circostanza o evento ragionevolmente individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per
la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
o) rappresentante, la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea espressamente designata ad
agire per conto di un fornitore di servizi digitali che non è
stabilito nell’Unione europea, a cui l’autorità competente
NIS o il CSIRT Nazionale può rivolgersi in luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto riguarda gli obblighi
di quest’ultimo ai sensi del presente decreto;
p) norma, una norma ai sensi dell’articolo 2, primo
paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) specifica, una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, numero 4), del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
r) punto di interscambio internet (IXP), una infrastruttura di rete che consente l’interconnessione di più
di due sistemi autonomi indipendenti, principalmente al
fine di agevolare lo scambio del traffico internet; un IXP
fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi;
un IXP non richiede che il traffico internet che passa tra
qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi
attraverso un terzo sistema autonomo, né altera o interferisce altrimenti con tale traffico;
s) sistema dei nomi di dominio (DNS), è un sistema
distribuito e gerarchico di naming in una rete che inoltra
le richieste dei nomi di dominio;
t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce
servizi DNS su internet;
u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un
soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi
di dominio internet nell’ambito di uno specifico dominio
di primo livello (TLD);
v) mercato online, un servizio digitale che consente
ai consumatori ovvero ai professionisti, come definiti rispettivamente all’articolo 141, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di con-
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cludere contratti di vendita o di servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato online sia sul sito
web di un professionista che utilizza i servizi informatici
forniti dal mercato on line;
z) motore di ricerca on line, un servizio digitale che
consente all’utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema
sotto forma di parola chiave, frase o di altra immissione,
e fornisce i link in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;
aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale
che consente l’accesso a un insieme scalabile ed elastico
di risorse informatiche condivisibili.
Art. 4.
Identificazione degli operatori di servizi essenziali
1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti,
le autorità competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui all’allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel territorio nazionale. Gli
operatori che prestano attività di assistenza sanitaria sono
individuati con decreto del Ministro della salute, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che forniscono e distribuiscono acque
destinate al consumo umano sono individuati con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi essenziali sono i seguenti:
a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche
fondamentali;
b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai
sistemi informativi;
c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla
fornitura di tale servizio.
3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell’individuazione degli operatori di servizi essenziali si tiene conto
dei documenti prodotti al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10.
4. Ai fini del comma 1, prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora
un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, lettera
a), sul territorio nazionale e in altro o altri Stati membri
dell’Unione europea, le autorità competenti NIS consultano le autorità competenti degli altri Stati membri.
5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco nazionale degli operatori di servizi
essenziali.
6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato con le medesime
modalità di cui al comma 1 e, se del caso, aggiornato su
base regolare, ed almeno ogni due anni dopo il 9 maggio
2018, a cura delle autorità competenti NIS ed è comunicato al Ministero dello sviluppo economico.
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