9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacità di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi; g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato, della tipologia di cui all’allegato II, che soddisfa i criteri di cui all’articolo 4, comma 2; h) servizio digitale, servizio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo elencato nell’allegato III; i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica che fornisce un servizio digitale; l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi; m) trattamento dell’incidente, tutte le procedure necessarie per l’identificazione, l’analisi e il contenimento di un incidente e l’intervento in caso di incidente; n) rischio, ogni circostanza o evento ragionevolmente individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi; o) rappresentante, la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea espressamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi digitali che non è stabilito nell’Unione europea, a cui l’autorità competente NIS o il CSIRT Nazionale può rivolgersi in luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto riguarda gli obblighi di quest’ultimo ai sensi del presente decreto; p) norma, una norma ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012; q) specifica, una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012; r) punto di interscambio internet (IXP), una infrastruttura di rete che consente l’interconnessione di più di due sistemi autonomi indipendenti, principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet; un IXP fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi; un IXP non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo, né altera o interferisce altrimenti con tale traffico; s) sistema dei nomi di dominio (DNS), è un sistema distribuito e gerarchico di naming in una rete che inoltra le richieste dei nomi di dominio; t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS su internet; u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi di dominio internet nell’ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD); v) mercato online, un servizio digitale che consente ai consumatori ovvero ai professionisti, come definiti rispettivamente all’articolo 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di con- Serie generale - n. 132 cludere contratti di vendita o di servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi informatici forniti dal mercato on line; z) motore di ricerca on line, un servizio digitale che consente all’utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale che consente l’accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili. Art. 4. Identificazione degli operatori di servizi essenziali 1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorità competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui all’allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel territorio nazionale. Gli operatori che prestano attività di assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo umano sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi essenziali sono i seguenti: a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali; b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi; c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio. 3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell’individuazione degli operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10. 4. Ai fini del comma 1, prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in altro o altri Stati membri dell’Unione europea, le autorità competenti NIS consultano le autorità competenti degli altri Stati membri. 5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali. 6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato con le medesime modalità di cui al comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorità competenti NIS ed è comunicato al Ministero dello sviluppo economico. — 3 —

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