9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni necessarie per la valutazione dell’attuazione del presente decreto, in particolare della coerenza dell’approccio in merito all’identificazione degli operatori di servizi essenziali. 8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno: a) le misure nazionali che consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali; b) l’elenco dei servizi di cui al comma 2; c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati per ciascun settore di cui all’allegato II ed un’indicazione della loro importanza in relazione a tale settore; d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da tale servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), o all’importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f). Art. 5. Effetti negativi rilevanti 1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), le autorità competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali: a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto interessato; b) la dipendenza di altri settori di cui all’allegato II dal servizio fornito da tale soggetto; c) l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza; d) la quota di mercato di detto soggetto; e) la diffusione geografica relativamente all’area che potrebbe essere interessata da un incidente; f) l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio. 2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di un incidente sono altresì considerati, ove opportuno, fattori settoriali. Capo II CONTESTO STRATEGICO E ISTITUZIONALE Art. 6. Strategia nazionale di sicurezza cibernetica 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale. Serie generale - n. 132 2. Nell’ambito della strategia nazionale di sicurezza cibernetica, sono in particolare indicati, per la sicurezza di reti e sistemi informativi rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto: a) gli obiettivi e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; b) il quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; c) le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; d) i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; e) i piani di ricerca e sviluppo; f) un piano di valutazione dei rischi; g) l’elenco dei vari attori coinvolti nell’attuazione. 3. Con la procedura di cui al comma 1 sono adottate linee di indirizzo per l’attuazione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la strategia nazionale in materia di sicurezza cibernetica alla Commissione europea entro tre mesi dalla sua adozione. Può essere esclusa la trasmissione di elementi della strategia riguardanti la sicurezza nazionale. Art. 7. Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico 1. Sono designate quali Autorità competenti NIS per i settori e sottosettori di cui all’allegato II e per i servizi di cui all’allegato III: a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali; b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada; c) il Ministero dell’economia e delle finanze per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, Banca d’Italia e Consob, secondo modalità di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; d) il Ministero della salute per l’attività di assistenza sanitaria, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza; e) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome di — 4 —

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