25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
do transitorio possono continuare a svolgere sul territorio
della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla
Banca d’Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l’attività di
raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di
servizi, durante il periodo transitorio possono continuare
a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica
alla Banca d’Italia, tale attività limitatamente a quanto
necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente
quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano
servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul
territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6,
comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera
a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente
per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una
controparte centrale (over the counter) in essere alla data
del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica
di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino
all’adozione di una decisione della Commissione europea
a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi
accessori, sul territorio della Repubblica nell’esercizio
del diritto di stabilimento mediante succursali, durante
il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul
territorio della Repubblica le medesime attività, previa
notifica alle autorità competenti.
5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della
Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono
continuare ad operare sul territorio della Repubblica con
le stesse modalità, previa notifica alla Banca d’Italia.
6. La notifica all’autorità competente è effettuata entro
tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo
restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in
Serie generale - n. 71
vigore del presente decreto possono continuare a svolgere
senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai
commi 1, ad eccezione dell’attività di raccolta di depositi
o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.
7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di
moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo
transitorio presentano alle autorità competenti, entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto
periodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione
di un intermediario italiano.
8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti
di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano
in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data
di recesso.
9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni
del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei
confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di
investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta
elettronica del Regno Unito che continuano ad operare
sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i
poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia
di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.
Art. 4.
Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti
del Regno Unito operanti in Italia
1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori
di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che
operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti
di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul
territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così
come le banche e le imprese di investimento del Regno
Unito che prestano servizi di investimento, in regime di
libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come
definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del
TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b),
e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l’attività
entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai
clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve
tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza
dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.
Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono
l’attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di
recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti,
né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono
rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività.
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