25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA do transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d’Italia, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l’attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d’Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all’adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti. 5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d’Italia. 6. La notifica all’autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in Serie generale - n. 71 vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell’attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4. 7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano. 8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso. 9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE. Art. 4. Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia 1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l’attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l’attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività. — 6 —

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