25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ne di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali
alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all’articolo 1, comma 4, al fine
dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine,
sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti
la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati
che vi transitano.
3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno
all’Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività
principale in uno Stato membro dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi
stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di
cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l’applicazione della disciplina di
cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica,
dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini
dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».
Capo II
MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA
Sezione I
MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO
IN ASSENZA DI ACCORDO
Art. 2.
b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica
le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica
le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito’ indica qualsiasi
intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o
riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli
istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
g) ‘gestori di fondi del Regno Unito’ indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord;
i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno
Unito’ indica i gestori di una sede di negoziazione aventi
sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord;
l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla
quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato
sull’Unione europea;
m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data
di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali
di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
o) ‘Testo unico bancario’ (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
p) ‘Testo unico della finanza’(TUF) indica il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
q) ‘Codice delle assicurazioni private’ (CAP) indica
il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Se non diversamente disposto nel presente decreto,
si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del Testo unico bancario, dall’articolo 1 del Testo unico della
finanza e dall’articolo 1 del Codice delle assicurazioni
private.
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione
europea in assenza di accordo.
2. Nella presente sezione l’espressione:
a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi
sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord;
Serie generale - n. 71
Art. 3.
Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte
dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso,
svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il perio-
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