GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Allegato l’approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 8-11-2004 PROT. N. ORGANO 50 CA Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell’art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione aobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta dell’8 novembre 2004 Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni: GA ZZ ET TA Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell’INAIL n. 168 del 7 aprile 2004 concernente ßAcquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell’art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.ý e la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 50 dell’8 novembre 2004 resa ad integrazione della delibera del Presidente Commissario straordinario citata; DATA UF FI CI AL E Visto l’art. 53, comma 1, del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che la denuncia di infortunio ad opera del datore di lavoro deve essere fatta con le modalita' di cui all’art. 13 del medesimo Testo unico e deve essere corredata da certificato medico; Serie generale - n. 173 ON -L IN E 27-7-2005 Decreta: GU RI TE L — Rilevato che le delibere citate intendono semplificare il procedimento relativo alla denuncia di infortunio presentata per via telematica dal datore di lavoro, prevedendo che quest’ultimo trasmetta il certificato medico nelle sole ipotesi in cui l’INAIL non lo abbia gia' ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore; TR AT TA DA EØ approvata la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL dell’8 novembre 2004, concernente ßIntegrazione della delibera del Presidente Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell’art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.ý, nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. CO PI A Roma, 15 luglio 2005 Il Ministro dell’economia e delle finanze Siniscalco Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997; Vista la relazione del Direttore generale in data 20 ottobre 2004; Visto il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 53; Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004; Rilevata l’opportunita' di chiarire l’ambito di applicazione della proposta di modifica dell’art. 53 del Testo unico, di cui alla predetta delibera; Con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, Delibera di integrare la delibera del presidente Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004, aggiungendo alla proposta di modifica dell’art. 53 Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, la seguente frase ßnelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatoreý. Pertanto la proposta di modifica dell’art. 53 del Testo unico n. 1124/1965 e' la seguente: al comma 1 e' aggiunto il periodo: ßQualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatoreý. La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il presidente: Mungari Il segretario: Chiavarelli 05A07591 ö 27 ö

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents