GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Riconoscimento, al dott. Giordano Hernan Enrique, di titolo
di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di medico specialista in chirurgia generale.
IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l’istanza con la quale il dott. Giordano
Hernan Enrique, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en cirugia general
conseguito in Argentina, ai fini dell’esercizio in Italia
della professione di medico specialista in chirurgia
generale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di especialista en cirugia general, rilasciato in data 11 dicembre 2003 da ßEl Ministerio
de Salud de La Nacioný, Buenos Aires (Repu¤blica
Argentina) al dott. Giordano Hernan Enrique, cittadino italiano, nato a La Plata (Buenos Aires - Argentina) il 6 maggio 1973, e' riconosciuto ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attivita' sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione ai materia.
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;
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DECRETO 30 giugno 2005.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 ßRegolamento recante norme di
attuazione del testo unico a norma dell’art. 1,
comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis,
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo
professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo
rilascio.
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Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394
del 1999 ed in particolare il comma 7 dell’art. 50, che
disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non
comunitari, nonche¤ dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all’esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
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Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che estende l’applicazione delle
norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione europea in quanto piu' favorevoli;
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Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella
riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al
richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l’esito della prova attitudinale effettuata in data
22 giugno 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della
quale il dott. Giordano Hernan Enrique e' risultato
idoneo;
Il direttore generale: Mastrocola
05A07419
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 luglio 2005.
Modifica dell’articolo 53 del Testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, concernente ßNorme in materia di procedure e speditezza dell’azione amministrativaý, che prevede che il Consiglio di amministrazione
dell’INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali delibere siano soggette al-
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