GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Riconoscimento, al dott. Giordano Hernan Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista l’istanza con la quale il dott. Giordano Hernan Enrique, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en cirugia general conseguito in Argentina, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di especialista en cirugia general, rilasciato in data 11 dicembre 2003 da ßEl Ministerio de Salud de La Nacioný, Buenos Aires (Repu¤blica Argentina) al dott. Giordano Hernan Enrique, cittadino italiano, nato a La Plata (Buenos Aires - Argentina) il 6 maggio 1973, e' riconosciuto ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attivita' sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione ai materia. GA ZZ ET TA Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale; ON -L IN E DECRETO 30 giugno 2005. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2005 — Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ßRegolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell’art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. DA GU RI TE L Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell’art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche¤ dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all’esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; TR AT TA Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l’applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione europea in quanto piu' favorevoli; CO PI A Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall’art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992; Visto l’esito della prova attitudinale effettuata in data 22 giugno 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Giordano Hernan Enrique e' risultato idoneo; Il direttore generale: Mastrocola 05A07419 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 luglio 2005. Modifica dell’articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente ßNorme in materia di procedure e speditezza dell’azione amministrativaý, che prevede che il Consiglio di amministrazione dell’INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali delibere siano soggette al- ö 26 ö

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