GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Allegato
l’approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
8-11-2004
PROT. N.
ORGANO
50
CA
Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell’art. 53
del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione aobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta dell’8 novembre 2004
Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive
modificazioni:
GA
ZZ
ET
TA
Vista la delibera del Presidente - Commissario
straordinario dell’INAIL n. 168 del 7 aprile 2004 concernente ßAcquisizione della denuncia di infortunio
per via telematica. Modifica dell’art. 53 del Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.ý e la delibera del Consiglio di
amministrazione dell’INAIL n. 50 dell’8 novembre
2004 resa ad integrazione della delibera del Presidente Commissario straordinario citata;
DATA
UF
FI
CI
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E
Visto l’art. 53, comma 1, del Testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che la
denuncia di infortunio ad opera del datore di lavoro
deve essere fatta con le modalita' di cui all’art. 13 del
medesimo Testo unico e deve essere corredata da certificato medico;
Serie generale - n. 173
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E
27-7-2005
Decreta:
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—
Rilevato che le delibere citate intendono semplificare il procedimento relativo alla denuncia di infortunio presentata per via telematica dal datore di
lavoro, prevedendo che quest’ultimo trasmetta il certificato medico nelle sole ipotesi in cui l’INAIL non
lo abbia gia' ricevuto dall’infortunato o dal medico
certificatore;
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AT
TA
DA
EØ approvata la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL dell’8 novembre 2004, concernente ßIntegrazione della delibera del Presidente Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004
concernente la modifica dell’art. 53 del Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.ý, nel testo annesso al presente
decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
CO
PI
A
Roma, 15 luglio 2005
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;
Vista la relazione del Direttore generale in data 20 ottobre 2004;
Visto il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965
n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 53;
Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario
n. 168 del 7 aprile 2004;
Rilevata l’opportunita' di chiarire l’ambito di applicazione della
proposta di modifica dell’art. 53 del Testo unico, di cui alla predetta
delibera;
Con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,
Delibera
di integrare la delibera del presidente Commissario straordinario
n. 168 del 7 aprile 2004, aggiungendo alla proposta di modifica dell’art. 53 Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124/1965, la seguente frase ßnelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatoreý.
Pertanto la proposta di modifica dell’art. 53 del Testo unico
n. 1124/1965 e' la seguente:
al comma 1 e' aggiunto il periodo: ßQualora il datore di lavoro
effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato
medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal
lavoratore o dal medico certificatoreý.
La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il presidente: Mungari
Il segretario: Chiavarelli
05A07591
ö 27 ö
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