GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27-7-2005
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145.
Serie generale - n. 173
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Emana
Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parita' di
trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
1. Il presente decreto integra le disposizioni gia'
vigenti in materia di attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso azioni positive, per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Art. 2.
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Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa
all’attuazione del principio della parita' di trattamento
tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
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E
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
ed in particolare l’allegato B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell’attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento;
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Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni, recante parita' di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro;
GU
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L
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
DA
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196,
recante disciplina dell’attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni
positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
TR
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TA
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
CO
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A
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di
azioni positive per la realizzazione della parita' uomodonna nel lavoro
1. All’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ß1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge,
qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.ý;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
ß2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge,
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che
riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attivita' lavorativa, purche¤ l’obiettivo sia legittimo e i mezzi
impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari.ý;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adotta nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per le pari opportunita', di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell’economia e delle finanze;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ß2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche
le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo
scopo o l’effetto di violare la dignita' di una lavoratrice
o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
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