GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27-7-2005 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145. Serie generale - n. 173 ON -L IN E Emana Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 1. Il presente decreto integra le disposizioni gia' vigenti in materia di attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso azioni positive, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Art. 2. GA ZZ ET TA Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; UF FI CI AL E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’allegato B; Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell’attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; — Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; GU RI TE L Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; DA Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina dell’attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144; TR AT TA Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; CO PI A Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la realizzazione della parita' uomodonna nel lavoro 1. All’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: ß1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.ý; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: ß2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attivita' lavorativa, purche¤ l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.ý; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: ß2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. ö 11 ö

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