GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27-7-2005 Serie generale - n. 173 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altres|' , discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.ý; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze ON -L IN E 2-ter. Sono, altres|' , considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Dato a Roma, add|' 30 maggio 2005 GA ZZ ET TA UF FI CI AL E CIAMPI d) al comma 9 dopo le parole: ßcomma 8,ý sono inserite le seguenti: ßoltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,ý; Visto, il Guardasigilli: Castelli f) al comma 12, le parole: ßdei commi 1 e 2ý sono sostituite dalle seguenti: ßdel presente articoloý. Avvertenza: Art. 3. GU RI TE L — e) al comma 10 dopo le parole: ßimmediatamente esecutivoý, sono inserite le seguenti: ß, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,ý; DA Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro TR AT TA 1. All’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo la parola: ßlavoroý sono inserite le seguenti: ß, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,ý; CO PI A b) al terzo comma dopo la parola: ßcontenutiý sono aggiunte, in fine, le seguenti: ß, nonche¤ all’affiliazione e all’attivita' in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioniý. 2. Al primo comma dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: ßdi cui al ricorso,ý sono inserite le seguenti: ßoltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,ý. öööööö Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore d|' legge ed i regolamenti. ö La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata in GUCE n. L 269 del 5 ottobre 2002. ö La direttiva 76/207/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 39 del 14 febbraio 1976. ö Si riporta il testo dell’art. 17 e dell’allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: ßDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003ý, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.: ßArt. 17 (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all’attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro). ö 1. Il Governo ö 12 ö

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