14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per: a. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; c. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria; d. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192; e. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 1. Le amministrazioni pubblicano l’«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all’art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 2. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l’«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all’art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” di cui all’allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Art. 11. 5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. 6. L’indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all’art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l’indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all’art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7. Le amministrazioni regionali elaborano l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all’intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria. Disposizioni finali 1. Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al presente decreto sono adottati mediante decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall’art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all’art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 9. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì l’«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all’azione pubblica. Serie generale - n. 265 Roma, 22 settembre 2014 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione MADIA Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg. ne - Prev. n. 2781 — 9 —

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