14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 5. Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti locali 1. Nelle more dell’armonizzazione contabile, gli enti locali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all’allegato 3 del presente decreto. 2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità indicate all’art. 2. Art. 6. Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilità finanziaria 1. Per le altre amministrazioni in contabilità finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”. In particolare detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, deve essere in linea con il contenuto dell’allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello, secondo lo schema di cui all’allegato 4 del presente decreto. 2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalità indicate all’art. 2. Art. 7. Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali 1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio sanitario regionale direttamente gestito di cui all’art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economi- Serie generale - n. 265 co di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013 (allegato 5 del presente decreto). 2. Fino all’attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende sanitarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo gli schemi attualmente vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dalle intese Stato-Regioni in materia sanitaria. 3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’approvazione da parte degli organi competenti, secondo le modalità indicate all’art. 2. Art. 8. Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilità economica 1. Per le amministrazioni in contabilità civilistica, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” (allegato 6 del presente decreto). 2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalità indicate all’art. 2. Art. 9. Definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». 2. A decorrere dall’anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». 3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la — 8 —

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