14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo
di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta
equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:
a. “transazione commerciale”, i contratti, comunque
denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di
merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di
un prezzo;
b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. “data di pagamento”, la data di trasmissione
dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Art. 10.
Modalità per la pubblicazione dell’indicatore
di tempestività dei pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l’«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all’art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di
cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale,
le amministrazioni pubblicano l’«indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti» di cui all’art. 9, comma 2,
del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità
di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati
sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” di cui all’allegato A del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Art. 11.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma
era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto
di contestazione o contenzioso.
6. L’indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è
utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all’art. 41,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l’indicatore escludendo
le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata
di cui all’art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l’indicatore
di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con
riferimento all’intero bilancio regionale, alla Gestione
Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
Disposizioni finali
1. Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalità di
pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei
bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al presente decreto sono adottati mediante decreti del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note
integrative allegate al bilancio disciplinate dall’art. 35,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all’art. 41 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all’art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
trasmettono altresì l’«indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio
degli obiettivi connessi all’azione pubblica.
Serie generale - n. 265
Roma, 22 settembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.
ne - Prev. n. 2781
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