C
degno
Se
rispetto
di
mestleri,
i
sono
sono
pröfessioni, non meno degni
vi sono professioni e me-
le
11 vero à
ma
che
leciti, e professioni e mestieri illeciti. Vi e, ad esempio,
professione sanitaria legittimamente esercitate, e vi e la
stieri
la
professione sanitaria esercitata delittuosamente: nell'un caso
e nell'altro l'attività non perde 11 suo carattere professionale.
Dunque,
professione può essere delittuosa, non e il
caso di formalizzarsi se si parla di delinquenza professionale
per altri rapporti.
Del resto, con l'aggettivo
professionale non si vuole
alludere all'esercizio di una professione, ma allo scopo dell'esercizio professionale, che è quello di procacciarsi i mezzi
delinquenti proper soddisfare ai propri bisogni. Il termine
una
se
a
a
«
»
à poi comunemente accettato per designare la
speciale categoria di persone della quale trattasi, e nessuno
fessionali
mai immaginato ch'esso
aveva
potesse
tornare di disdoro per
le professioni onestamente esercitate.
63.
-
La Commissione parlamentare propose la soppressiotendenza a delinquere
(art. 108),
giustificare
<lovrebbero
circa le ragioni che
in essa non vi fu accordo
ma
tale soppressione.
tendenza, porirresponsabile. Ma in tal
per
modo si confonde la tendenza a delinquere con l'infermità di
mente, la quale ultima à esclusa espressamente dalla disposi.
zione in
La così detta pazzia morale
esame.
formula (ormai quasi
a
non
è
che una
abbandonata)
per designare la tendenza
delinquere, ma non è infermità di mente, più che non lo sia
la
delinquenza
per
tendenza
come
non
genere. Se fosse altrimenti, il
non sarebbe certamente imputabile.
in
delinquente
Senonchè,
questo criterio, che la scienza più progredita
approva, è stato respinto dal nuovo codice. E parimenti
ho detto,
venne
ripudiato il criterio per cui i delinquenti per tendenza,
pur non si considerano individui affetti da vere e proprie
forme cliniche di infermità mentale, sono tuttavia ritenuti
se
(del senso morale) e come
incapaci egualmente d'intendere e
trambi questi principt, professati da
medesimo errore di
ragionare soltanto chi 81 sia fatto un particolare concetto
delinquente per tendenza, che vorrebbe fosse accolto dal
sono
supporre che ci
come
una causa
di non impu-
accolto
infermi
dal
codice
di mente né
i
delinquenti per
predesti-
altrimenti
una
malattia né
una
incoercibile fatalità organi-
I giuristi hanno sempre riconosciuto che, ad esempio, chi
delinque per brutale malvagità è pienamente imputabile.
ca.
Altri rilevò che la scienza non à d'accordo nel deflnire 11 delinquente per tendenza, e che quindi non è opportuno che la legge cerchi di definirlo. La scienza non si è
occupata del delinquente per tendenza,
mente,
sia
per tendenza, come si può poi predefinizione generalmente accettata
una
del delinquente stesso, tanto da
l'abbia adottata? Se
vrebbe riconoscere,
vi
e
lamentare che
disaccordo
dai
se
non
per
pazzi, quale individuo che, pur essendo
manca
di
morale
senso
e
sociale,
senza
differensano
che
di
perciò
possa considèrarsi irresistibilmente portato al delitto. Satà questa la categoria dei normali che più si avvicina a quella degli
anormali,
ma
ciò non significa che si debba riconoscere in essa
la non imputabilità. D'altra parte
flohe hanno im
tali
classificazioni
scienti-
valore assai discutibile, e piti che altro acca-
démico, non essendovi accordo neppure nelle classificazioni
ilèlle più certe e note forme d'infermità mentale. La legge,
inoltre,' rion
«
definisce
»
nella
11 codice non
scienza,
quanto meno, che si può
avere
si
un
docon-
delinquente per tendenza diverso da quello che a taluni può sembrare più proprio D'altra parte non è esatto che
cetto del
delinquente per tendenza chi commette
brutalità può essere una delle circostanze
che rivelano l'indole particolarmente malvagia dell'individuo,
11
codice
consideri
ma non
à la sola.
Ad
altri ancora parve essere compito
dice quello di stabilire l'esistenza di una
Viduo.
Io
non
vedo
sua
nell'indole
causa
perchè si possa
il
superiore
giu-
al
predisposizione al
malvagia dell'indi-
ritenere che un tal
compito ecceda la capacità del giudice penale, dal momento
diagnosticare una malattia, ma di formare
giudizio psicologico per il quale à sufficiente la cultura
che si richiede ad ogni giudice e l'analisi degli elementi forche non si tratta di
un
niti dall'osservazione diretta e dal
Per la dichiarazione
getto
non
quelli
distingueva
colposi,
e
della
tra i
nessuna
risultati del processo.
tendenza
vari
a
,delinquere
il
pro-
delitti, eccettuando soltanto
osservazione
venne
fatta
su
tal
punto. Senonchè io ho considerato che conviene restringere
le particolare considerazione della tendenza a delinquere a
quei delitti nei quali essa si manifesta con la forma più atroce
e più pericolosa, cioè ai delitti di
sangue (che ledono in modo
esclusivo
o
concorrente
i
beni
giuridici della
vita
o
della
dell°articolo 111 del progetto (108 del codice). Per le altre manifestazioni delittuose della tendenza a delinquere potranno
valere le misure di sicurezza stabilite per i delinquenti pr1mari o per i delinquenti abituali.
malvagia del soggetto, ma non .annienta né diminuisce noteVolmente la capacità d'intendere o di volerè, appunto perchè non è
co-
sopra tutto di volere. Enscuole diverse, convergono
considerare la forma più tipica e
nati al delitto, perchè non si ammettono fatalità organiche
criminose, fuori del vero e proprio campo patologico. La tendenza a delinquere è bensì una particolare predispósizione
al delitto, che trova la sua causa nell'indole particolarmente
ziarlo
delinquente
definire 11
Se 11 delinfluente per tendenza' è
tendenza non
del
dice. Se prima si afferma che la scienza non è d'accordo nel
tabilità.
sistenia
di distin-
incolumità personale). E in tal senso ho modificato la fohnula
più pericolosa di delinquenza
Secondo il
e
tali non imputabili perchè
anormali
nel
l'imputabilità
Nessun valore ha poi l'osservazione che il codice non
configura il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune che commette atti particolarmente brutall. Cosi può
delitto, che trovi la
ualcuno osservò che il delinquente
tato incoercibilmente al delitto, è un
considera allo scopo di affermarne
guerlo dagli infermi di mente.
deli‡ti brutali; la
della disposizione concernente la
ne
4469
DICE PENALE
il delinquente per tendenza, ma 10
imputabile,
e se
egli
ri-
particolare malvagità, era logica, sotto
l'aspetto obiettivo, la disposizione del progetto, che stabiliva
di pena. La Commissione parlamentare,
un aggravamento
vela
col
delitto
una
opinò che tale aggravamento fosse da ritenersi superfluo, perchè tono sufficienti le misure di sicurezza applicabili a questo
genere di delinquenti, e perché si tratta in ogni caso di pene
già per sé etesse gravissime, con esclusione di attenuanti,
qualÏ sono quelle stabilite per delitti feroci e brutali.
Mi sono convinto dell'opportunità
gi rinunciare all'aggravamento di pena perché, in verità, le pene comminate dalla
legge per i delitti commessi nelle condizioni previste dall'articolo
108 sono già sufficientemente gravi,
e
misure di sicurezza provvedono ad ovŸiare al
d'altro catito le
pericolo
sociale
dérivante da questa speciale categoria di delfnquenti.
Soppresso l'aggravamento stabilito nell'articolo 111
progetto,
ne
veniva
del
di consegueriza la soppressione anche di
quello preveduto nell'articolo 112 del progetto medesimo.
64.
-
Mentre la dichiarazione della tendenza a delinquere,
per evidenti esigenze di giudizio, non puð farsi'cho con la sentenza di condanna (ed in tal senso, con altri ritocchi di coot-
dinamento, ho modificato la formula del seóondo capoverso
dell'articolo 113 del progetto, 109 del codice); la dichiarazione
professionalità nel reato puð essere pronuneiata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma,
di abitualità o di
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