4467 CODICE PENALE congiungersi credendo di con una nubile, nel qual ci sarebbe reato (art. 0). la norma in discorso, Se non esistesse nell'ipotest tare che, da preveduta, essa si vi il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la 'preor- case non potrëbbe dubifosse dinazione. Nell'articolo é fatta poi espressa riserva dell'applicazione riguarda le circostanze aggrävanti della Commissione, mai e attenuanti. E perciò, nell'ipotesi uccidere 11 padre, volendo potrebbe considerarsi parricida chi, ubritchezza (art. 92) 60 per ció che Per rendere ancora più vio all'articolo 60, delle chiari questi'concetti, ho facendo espressa menzfone, predetta riserva, zato la circostanze aggravanti e di por care rinfor- attenuanti. Fuori dei casi praticamente assai rari, preventivo-repressivo qui resse er- dozione rore accidentale, si invece danneggiamento, dere di lesione colposa, ferisce un e non passante, deve dolosa, perché egli non ' risponvoleva dology titolo di Paltro non voluto, risponde e naturalmente di esso si titolo di colpa, in turreorno materiale. In entrambe ie 1potesi sarebbe principio della risponde a improprio aliplicare questa implica giuridico, cioè di diritti della 11 preterintenzionalità, perché dello stesso la lesione bene medesima specie. TITOLO IV. DEL itBD E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO. M. - A proposito volere) mi richiamo colo 42 (n. 26). 55. - Iliguardo dell'articolo 85 a quanto alle così (capacità ho esposto dette d intendere e di trattando dell'arti- actiones liberae in causa (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette 11 fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure in tale stato Volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la se si messo af propri atti. La norma del progetto à stata ritenuta pio grave, n quanto si riferisce a cause anche meraente colpose. C6gi, ad esempio, se uno scienziato, dedicanos) gd esþerligentiÀu gas. tossici, perde la capacità d'intensarebbe exp e di cilere, e in tale=ëteto con hette .un delÏtto inptizip punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione e inollie di chiarire che l'agg avante, stabilita per 11 eaac che lo-stato d'incapacità siasi procurato per commettere libed dei tanto di l'a pienamente imputabile incapacità d'intendere °o di chi si è messo in stato al fine di commettere volere 11 reato o di prepararsi una scusa. Quella preordinazione, pertanto, un'aggravante, del progetto costituiva che ora nella disposizione 6 divenuta requi- sito per la punibilità di queste actiones liberae in causa, rima. nendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola 56. colpa, - i quali non sono punibili confusioni, Ad evitare facili per verun titolo. lanientate spesso nella pratica durante l'impero del codice del 1889, la legge espressamente dichiara (art. 90) che gli stati emotivi o passionalt hanno non 11 colNell'altra ipotesi contemplata dall'articolo 83, in cui si hanno invece l'evento altrest voluto, abbia cagionato pevole l'uno voluto, e di esso si consigliare quella stabilita per l'ubria- a E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che à ferire quel passante.. due eventi: sia tale da non analoga d'una norma pero ho ritenuto che l'inte- e chezza. leva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cadi gionato. Chi lancia un sasso contro una .finestra a scopo e non maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza à preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, nel rin- preveduti nell'articolo 82, se, per cagiona un evento diverso da quello voluto, 11 colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando 11 fatto e preveduto dalla legge come delitto colposo. E se 11 colpevole ha cagionato altrest l'evento voluto, si applicano le tegole sul concorso di reati (art. 83). La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la disposizigne, parendole che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto, non potendo coesistere dolo e colpa. Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa. L'individuo si trovava bensi in dolo rispetto all'evento che vo- questa forma di delinquenza, negando derivante da caso fortuito o da forza freno a all'ubriachezza, sono 53. I ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica,penale cer- invece il padre. uccide prodotto dall'azione di delitti, infatti, commessi> in stato stato di estraneo. In tal caso, come avverte l'articolo in' ha pcciso esarne, si applica la disposizione dell'articolo 60. E neppure risponderebbe di parricidio chi, volendo uccidere un estraneo, errore dello e (art. 93). sostanze stupefacenti un per della Com- missione per cið che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di actionas liberae in catisa, salvo pero nel caso della di reati, e non unteità di reato. dell'articolo riconosciuto l'esattezza delle osserväzioni Ho concorso tanto in per sé soli determinati alcun casi, nel costanze, certi stati emotivi ciale considerazione allo o sull'imputabilità. di particolari passionali sono prepi in scopo effetto Solcir- concorso spe- di attenuare la pena. Cosi e 3• dell'articolo 62, è, ad esempio, nelle ipotesi dei numeri 2• nelle quali d'ira o prevedono le circostanze £avere agito in stato suggestione d'uria folla in tumulto. La Commissioneaparlamentare propose*che si'dicesse espilcitamente che i predetti stati non si consi°derano come Vizio totale o parziale di mente. Ma se à dichiarato che essi non escludono né diminuiscono l'irdputabilità, chi mai potrebbe considerarli comi vizio totale o partiale di mentet Se si seguisse 11 consigliÖ della Commissione, potrebbe avvenire che 11 giudice, pur non ritenendo applicabili in concreto le disposizioni riguardanti l'infermità di mente, desse valore per altro titolo agli stati medestmi, così da escludere o da diminuire l'il putabilità. si per Con la tormula adottata, invece, si nega ogni effetto sul- l'imputabilità agli stati emotivi e passionali per qualsiasi titolo: disposizione piil precisa, completa e comprensive, e quindi preferibile. 57. - Quando 11 fatte tu commesso sotto l'azione di so- stupefazione non à derivato da caso fortuito o da forza maggiore, non v'à né esclusione n6 diminuzione d'imputabilità. Anzi, se lo ptato mede81mo e stato preordinato al fine di commettere 11 retto o di procurarsi una scusa, la pena à aumentata, come per l'u• briachezza (art.15). Nulla trovò a ridire la Commissione parlamentare su questa disposizione, chè anzimproppse di agargarla, aggiungendo al termine stupefacenti le parole so altri elementi ». Senonche, allo stato attuale delle cognizioni mediche, non esistono altre sostanze, oltre quelle che si comprendono stanze stupelacenti, a se lo a stato di

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