CODIOE PËNALE 4466 altre analoghe (articoli nuato, bensi di 74 e 75), stohe, si tratta di reato conti- non materiale di concorso reati, D'altra parte, nel reato continuato si applica la pena per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Il giudice quindi ha il potere discrezionale di scegliere aumento che ritiene congrua, entro lo spazio l'arresto, considerano, zione delittuosa di concorso tresl il così sia reati è pure impropriamente, circostanza come escluso non aggravante. solo la ma al- dal codice del luogo, anno, o e dalla non reclusione. 11 prima l'intera pena della reventicinque, come accadrebbe non e detrazione dell'eccesso avvenisse poi quella dell'arresto, e in relazione diminuita di ure cioè ridotta da cinque a quattro anni. E' giusto, infatti, per i reati Con sia pure eccezionalmente, un prin- più gravi. le modificazioni a cui accennato, ho il condannato viene a trovarsi, evidentemente, in una condizione assai mi gliore quella che gli di era fatta progetto. dal Stabilito 9 solo per pene della medesima specie, ma altresi per quelle di specie diversa, la limitazione può anche funzionare due volte, rispetto allo stesso condannato, che abbia limite non reati punibili con commesso medesima specie, e della pene reati punibili con pene diverse. In tal caso, invero, il giudice procederà prima al cumulo delle pene della medesima specie commessi. osservando il relativo limite, e poi al cumulo delle pene di specie diversa, rispettando 11 limite anche per queste stabilito. Le predette regioni rispondono adeguatamente anche alle analoghe proposte formulate dalla Commissione in relazione agli articoli 78, 79 e 82 del ,progetto definitivo (articoli 74, 75, 78 e 79 del codice). Devo peraltro avvertire che il limite del quintuplo, fissato per 11 cumulo di pene della medesima specie, non à ripetuto per 11 cumulo di pene di specie diversa, perchè l'applicazione di tale uiteriore limitazione avrebbe potuto cagionare note- Nel progetto definitivo l'articolo 82 stabiliva i limiti -- dall'arresto, che il beneficio non vada a detrimento della pena per 11 reato Il limite massimo del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti non sembra eccessivo se si pensa che esso si applicherà solo nei casi in cui molto numerosi sono i delitti 51. la se reclusione), alla cipio per sé giusto. La natura e gli effetti dei due istituti, quindi, sono essenzialmente diversi, e pero essi non possono e non debbono avere parità di trattamento. degli detratto cltisione (Ventisei anni, invece (adottato 1889), mentre à prescritto il cumulo materiale con le opportune limitazioni, allo scopo di evitare le conseguenze aberranti a cui può dar Così, ad esempio, supponendo della reclusione condannato stesso dovrà scontare del caso l'assorbimento, detto cumulo giuridico deve essere continua- Nel e non cinque d'arresto, la durata complessiva del suo stato di detenzione, senza la predetta limitazione, dovrebbe estendersi a trentun anni. In conseguenza, perð, della nuova disposizione, la durata stessa à ridotta a trent'anni, ma l'anno eccedente mento stabilito per far sentire al reo la responsabilità per le diverse violazioni di legge dä lui commesse. E' per questo che taluni di e l'aggrava- si considera unico, salvo più che 11 condannato avesse riportato ventisei anni di reclusione reato continuato, in sostanza, si applica 11 sistema dell'assorreato in modo che la zione della pena della reclusione, la parte eccedente i trent'an ni deve andare in ogni caso a diminuzione della durata del- pena base. Nell'ipotesi di concorso materiale, invece, non si tratta di aumentare una pena base, ma di sommare le varie pene, entro 11 predetto limite insuperabile, Nel bimento, perché 11 ma trent'anni. E poiche l'arresto, concorrente con la reclusione, devé sempre essere eseguito dopo che sia terminata l'esecu- di pena ci deve essere. quella quota di del triplo della poi, ininterrottamente, l'arresto), e durata complessiva dello stato di detenzione non duri differenza una aumenti delle pene principali e accessorte nel concorso 7011 incongruenze. Così, ad esempio, nel caso di condannato un di reati, fissando però tali limiti soltanto in relazione al concorso di più pene della medesima specie. Se invece si trattava a più reati importanti pene temporanee detentive di specie diversa, valeva la regola dell'articolo 78 del progetto stesso, per la quale tali pene si dovevano applicare tutte indistin- siva della pena da scontarsi sarebbe soltanto di settantacinque giorni di reclusione; e nell'épotesi di condanna a cento lire di tamente quintuplo, fosse da osservarsi il limite del di dosi per e per latero ultima quindici giorni di reclusione e a tre anni di quintuplo, arresto, ove comples- la durata multa e diecimila lire di ammenda, se esistesse 11 limite del (senza alcun limite speciale), riservan- la pena si ridurrebbe cinquecento lire di multa. a l'esecuzione dell'arresto. Ripresa in esame questa disposizione, mi parve equo stabilire un limite anche per il cumulo di pene di specie diversa, sussistendo pure in questo caso quella ragione di evitare esorbitanze, che determinó la fissazione del limite per 52. • Quando, per - errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, à cagionata ogesa a persona ditiersa da quella alla quale l'offesa era risponde 11 come se avesse commesso diretta, il co1þevole reato in danno della 11 cumulo di pene della medesima specie. Ho perció introdotto le opportune modificazioni nella predetta disposizione, sdoppiandola anche; così che ad essa ora offendere, salva, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, l'applicazione dell'arti- corrispondono l'articolo parve che questa disposizione fosse in contrasto con i princípf generali, perché, ad (limiti degli aumenti delle pene l'articolo 79 (limiti degli aumenti delle pene ac78 principali) e cessorie) del codice. in primo luogo il caso del di più reati che importano pene detentive tempospecie, e riproduce le regole limitative della prima parte dell'articolo 88 del progetto. concorso della medesima In secondo luogo (ed è questa la ticolo 78 contempla l'ipotesi disposizione nuova) del concorso di l'ar- reati che impor- tano gene detentive temporanee di specie diversa, stabilendo che la durata delle pene non può superare complessivamente gli anaf trenta, e che la parte di pena, eccedente tale limite, ogni dall'arresto, 11 quale, a nor. ma deWarWcolo 74, daye essere eseguito per ultimo, In altre padeve- essere detratta in caso roIede-P#Re detentive temporanee ,di specie cano pena) diversa si appli- distfatamente (cioè non vengono unifLcata in una unica e colo 60 (art. 82). Alla Commissione parlamentare esempio, potrebbe far considerare L'grticolo 78, pertanto, prevede ranee persona che voleva successivataçnte (cioè prima viene eseguita la reclu- parricida come chi abbia ucciso un estraneo mentre voleva uccidere il padre. Ma l'os- dovuta, se non erro, a un equivoco. L'articolo 82, in sostanza, risolve una questione di responsabilità unica o plurima del colpevole, nel presupposto della servazione è unicit& soggettiva dell'azione o dell'omissione posta in essere dal reo. Come ho spiegato non bensi soltanto sull'oggetto reato. E' quindi commesso a un Relazione sul materiale progett (così detto acciden- errore sull'oggetto giuridico tale), che cade versa nella mia (n. 97), trattasi di dennitivo (interesse tutelato) (persona o cosa) del razionale che il reato si consideri esistente e danno della persona che si voleva offendere. Di- sarebbe la soluztone, se l'errore cadesse invece su ele- menti non taluno accidentali, avesse r.apporti ma essenziali; carnali con come una nel caso in donna cui maritata,

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